Art. 3.

      1. Per le attività ed i compiti di cui all'articolo 2, i consorzi di sviluppo industriale dispongono:

          a) dei contributi annuali erogati dagli enti partecipanti, nell'entità e nei modi stabiliti dai rispettivi statuti;

          b) del contributo ordinario annuale da parte della regione per le spese relative all'organizzazione e all'attività dei consorzi sulla base dei piani economici e finanziari, redatti annualmente dal consorzio e approvati dalla regione stessa;

          c) dei fondi straordinari concessi dalla regione per la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di opere e servizi;

          d) dei fondi erogati dalla Unione europea, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali destinati sia alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione di infrastrutture, di centri e servizi commerciali e di servizi sociali, sia all'acquisizione di terreni occorrenti per gli insediamenti e per le infrastrutture;

          e) dei contributi e dei finanziamenti concessi da istituti di credito, anche a medio termine, per il ripiano del bilancio;

          f) di entrate proprie derivanti dalla gestione dei servizi consortili e dalle rendite del patrimonio.

      2. La erogazione del contributo ordinario regionale di cui al comma 1, lettera b), avviene con la presentazione annuale da parte della giunta regionale del piano economico e finanziario previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993,

 

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n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il contributo non è corrisposto nel caso in cui dal bilancio del consorzio risulti un utile di esercizio.